Art. 14.

                   Ammissione agli anni successivi

    Il  collegio  dei  docenti,  al  termine  di  ogni  anno,  valuta
l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentati
da  una  relazione  scritta  e  da  eventuale presentazione orale) di
ciascun dottorando, al fine di ammettere lo stesso al prosieguo degli
studi  o  di  proporne  al  magnifico  rettore l'esclusione ovvero di
ammetterlo   al  prosieguo  con  riserva,  da  sciogliersi  entro  il
successivo trimestre.