Art. 14. Ammissione agli anni successivi Il collegio dei docenti, al termine di ogni anno, valuta l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentati da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun dottorando, al fine di ammettere lo stesso al prosieguo degli studi o di proporne al magnifico rettore l'esclusione ovvero di ammetterlo al prosieguo con riserva, da sciogliersi entro il successivo trimestre.