Art. 5. Adempimenti della commissione giudicatrice e formazione della graduatoria Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate in conformita' alla normativa vigente. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Anche il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito e' formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, prevale la situazione ISEE. Ulteriori situazioni di parita' di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria degli idonei sara' pubblicata sul sito Internet: www.unifg.it (sezione formazione post-laurea dottorati di ricerca dottorati XXI ciclo). I candidati risultati vincitori dei posti messi a concorso saranno invitati ad immatricolarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.