Art. 5.

Adempimenti   della   commissione  giudicatrice  e  formazione  della
                             graduatoria

    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate in
conformita' alla normativa vigente.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
    Anche  il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e'  affisso  nel medesimo giorno nel luogo in cui si e'
svolta la prova.
    Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
e'  formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato nelle singole prove.
    In  caso  di  parita'  di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa  di studio, prevale la situazione ISEE. Ulteriori situazioni di
parita'  di  merito  saranno  regolate ai sensi dell'art. 3, comma 7,
legge  15 maggio  1997,  n. 127,  cosi'  come modificato dall'art. 2,
comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191.
    La  graduatoria  degli idonei sara' pubblicata sul sito Internet:
www.unifg.it  (sezione  formazione  post-laurea  dottorati di ricerca
dottorati XXI ciclo). I candidati risultati vincitori dei posti messi
a  concorso  saranno  invitati ad immatricolarsi a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  inviata  al  domicilio  indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.