Art. 2. Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 40, comma 2 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e dall'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio. I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo, verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove d'esame secondo l'ordine della graduatoria.