Art. 2.

                          Riserve di posti

    Sono  previste le riserve di posti indicate dall'art. 40, comma 2
della  legge  20 settembre  1980,  n. 574 e dall'art. 18, comma 6 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    Le  riserve  di  posti  non  possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto  a  differenti  riserve  di  posti, si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di   partecipazione  al  concorso,  pena  l'esclusione  dal  relativo
beneficio.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.