Art. 3.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  debbono  essere in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni 18;
      2)  titolo  di studio: diploma di perito agrario o agrotecnico.
Per  la  valutazione  dei  titoli  conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea  si  terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani  non  appartenenti  alla Repubblica), ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) godimento dei diritti politici;
      5)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
      6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
    Ai sensi  dell'art.  3  del  decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  7 febbraio  1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati   membri  dell'Unione  europea  devono  possedere,  inoltre,  i
seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in   possesso   della   cittadinanza   dello  Stato
di appartenenza  e  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per i
cittadini italiani;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o dispensati  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione,  per persistente insufficiente rendimento;
coloro che  siano stati  dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi   dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d) del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato;   coloro   che   abbiano   riportato  la  pena  accessoria
dell'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  ai  sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale;
      coloro  che  siano  stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del
contratto   collettivo  nazionale  del  lavoro  comparto  «Ministeri»
sottoscritto  il  12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
altri comparti.
    L'ammissione  alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di  successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto  accertamento  sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle  prove  di  concorso  nei  confronti  dei  candidati  utilmente
classificati  nelle  relative  graduatorie  finali. L'Amministrazione
puo'  disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal  concorso  con
motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.