Art. 3. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore agli anni 18; 2) titolo di studio: diploma di perito agrario o agrotecnico. Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparti. L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente classificati nelle relative graduatorie finali. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.