Art. 5.

                             Commissione

    La   commissione   esaminatrice,   da   nominarsi con  successivo
provvedimento,  sara'  costituita  in  conformita' delle disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,   n. 487,   e   successive   modificazioni,  nonche'
nell'art. 35,  comma 3,  lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.