Art. 5. Commissione La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sara' costituita in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' nell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.