Art. 8. Graduatoria Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto del dirigente generale - Ispettore generale capo, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che sara' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.