Art. 8.

                             Graduatoria

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
dei  punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  del  dirigente  generale  -  Ispettore  generale  capo,
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che sara' pubblicato nel
bollettino   ufficiale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.