Art. 8.

                           Borse di studio

    L'importo  annuale delle borse di studio ammonta a Euro 10.561,54
(salvo  successive  modifiche  normative), assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
    Il  pagamento  delle  borse di studio viene effettuato attraverso
rate bimestrali posticipate.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o
dello  Stato,  fatta eccezione per quelle previste per integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.