Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami»  -  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del    decreto-legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito   con
modificazioni   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,   per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze di ricusazione di commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Roma, 28 ottobre 2005
                                               Il rettore: Figura