Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 1060  del  3 maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
4ยช serie  speciale  -  n. 38  del  13 maggio  2005), consultabile nel
seguente  sito  web:  http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm,   le   pubblicazioni  che  il  candidato  ritenga  utile
presentare  per la valutazione comparativa e che siano state indicate
nella  domanda  ai  sensi  del  punto d) dell'art. 4, dovranno essere
inviate,  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ovvero
consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel
numero  massimo,  se  previsto,  indicato  nell'art. 1  del  bando di
concorso,  alla  sede  della facolta', dipartimento o istituto ove la
commissione  svolgera'  i  suoi  lavori (cd. sede concorsuale), entro
trenta  giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale    del   presente   decreto   costitutivo   delle   stesse,
all'indirizzo  indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato
trasmettere   copia   delle  pubblicazioni  anche  ai  componenti  la
commissione presso il proprio ateneo di appartenenza.
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  117/2000  e  l'art. 6  del  bando  di concorso
sanciscono  la  esclusione  dalla  procedura per i candidati che, nel
caso  in  cui  il  bando  di  concorso  preveda  un numero massimo di
pubblicazioni  (didattiche  e/o  scientifiche)  da  inviare,  abbiano
inviato  un  numero  di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando  di  concorso,  al  fine  di  non  incorrere nella sanzione ora
indicata  (nell'art. 1  del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.