Art. 9.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore  il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
    I  dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
    Nei  casi  di  maternita',  di  grave  e documentata malattia, di
servizio  militare,  su  proposta del collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
    Il collegio dei docenti, su proposta del consiglio della facolta'
interessata,  puo'  affidare  ai  dottorandi  una  limitata attivita'
didattica  che  non  comprometta pero' l'attivita' di formazione alla
ricerca.