Art. 13. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel vigente contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Il presente decreto verra' trasmesso al competente servizio del bilancio della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 6 novembre 2005 Todaro Marescotti Registrato dal servizio di bilancio della Corte dei conti al n. 1414 dell'8 novembre 2005