IL DIRETTORE GENERALE per la gestione delle risorse umane Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale; Visto in particolare l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165 del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista le legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 concernente «il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recanti la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 13 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «disposizioni per la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n, 3, concernente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, recante «riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 giugno 2005 recante organizzazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 12 giugno 2003, relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nonche' l'insieme dei CC.CC.NN.L. precedenti in relazione al processo di privatizzazione del citato personale; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la circolare n. 7/1998 in data 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta legge n. 449 del 1997; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto che questo Ministero delle comunicazioni ha ottemperato agli adempimenti inerenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' previste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 aprile 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale il Ministero delle comunicazioni e' stato autorizzato ad avviare la procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari profili professionali nell'area funzionale C - posizione economica C2; Vista la nota n. 14347 del 4 ottobre 2005 con la quale il Ministero delle comunicazioni, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ufficio P.P.A., la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali in assenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure di mobilita' dall'esterno ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la nota n. DFP/39325/05/1.2.3.2 dell'8 novembre 2005, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ufficio P.P.A., servizio mobilita', ha comunicato che allo stato non sussiste personale corrispondente al fabbisogno di professionalita' segnalato ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di tre unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore - area funzionale C - posizione economica C2 - per far fronte alle esigenze della sede centrale di Roma; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e che tali autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami a tre posti di ingegnere direttore - area funzionale C - posizione economica C2; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, fissato nel numero di tre unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore - area funzionale C - posizione economica C2 destinato per le esigenze della sede centrale di Roma. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adozione della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi. Tale procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e nei limiti stabiliti per le rispettive complessive quote d'obbligo. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove d'esame. Gli aspiranti di cui al precedente comma devono essere comunque in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2 del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che hanno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da diritto a una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria. Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio. I candidati ammessi alle prove orali, dovranno presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.