Art. 7. Titoli valutabili ai fini del concorso In aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 1 punto per i titoli ritenuti valutabili nel presente articolo. Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non siano stati dichiarati nelle domande di partecipazione al concorso. Il risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto, agli interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali. I titoli valutabili sono: titoli di studio aggiuntivi: specializzazioni universitarie post laurea della durata non inferiore a sei mesi: 0,50 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto.