Art. 8. Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni nonche' sul sito Internet del Ministero delle comunicazioni: www.comunicazioni.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni e dalla medesima data decorrera' altresi' il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rimarra' efficace per ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.