Art. 10. Assunzione in servizio I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del presente bando e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 9, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal piu' volte citato art. 1, comma 2 saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo area funzionale B - posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero delle comunicazioni. Al momento dell'assunzione il vincitore dovra' presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi con le modalita' stabilite dall'art. 14-bis del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1994/1997 che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, cosi' come stabilisce l'ottavo comma del citato art. 14-bis. In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco o trasferimento per un periodo minimo di cinque anni, salvo che l'Amministrazione non lo disponga per esigenze di servizio. Nel caso in cui i vincitori assunti in prova non si presentino in servizio senza giustificato motivo, il Ministero delle Comunicazioni comunichera' ai medesimi che non procedera' alla stipulazione del contratto ovvero provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.