Art. 2. Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto i componenti della commissione giudicatrice: a) prendono visione dell'elenco dei candidati e dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o affinita' fino al quarto grado incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; b) eleggono il presidente e il segretario verbalizzante; c) accettano e fanno proprio l'operato della precedente commissione; d) proseguono i lavori.