Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 6  del  bando  citato  in premessa trascorsi
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto i componenti della commissione giudicatrice:
      a) prendono  visione  dell'elenco dei candidati e dichiarano di
non  trovarsi  in  rapporto  di  parentela o affinita' fino al quarto
grado incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le
cause  di  astensione  di  cui  agli  articoli  51 e 52 del codice di
procedura civile;
      b) eleggono il presidente e il segretario verbalizzante;
      c) accettano   e   fanno  proprio  l'operato  della  precedente
commissione;
      d) proseguono i lavori.