Art. 8. Assunzione in servizio e periodo di prova L'assunzione sara' subordinata all'accertamento della disponibilita' finanziaria sul bilancio dell'Ateneo e secondo quanto previsto dalle norme vigenti. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Universita' Ca' Foscari di Venezia entro il termine previsto dalla nota d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato e giustificato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro e' regolato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di lavoro del comparto Universita' nel tempo vigenti, dalle norme di legge concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili con la natura ed i fini istituzionali dell'Universita', nonche' dalle norme comunitarie in materia. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il dipendente assunto sara' inquadrato nella categoria «C» posizione economica «C1», area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. Il trattamento economico sara' quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione. Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre mesi non rinnovabili o prorogabili. Decorsa la meta' del suddetto periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalle norme modificative, integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Per la restante disciplina si rinvia all'art. 17 del vigente contratto collettivo di lavoro.