Art. 11.
                       Assunzione in servizio
    I  candidati  e candidate dichiarati vincitori saranno invitati a
stipulare,  ai  sensi  del  vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro   del   personale   del  comparto  «Ministeri»,  un  contratto
finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  per  l'area  funzionale  C  -  posizione economica C2,
profilo professionale funzionario economico statistico.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni caso
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della  procedura di reclutamento che ne ha costituito
il  presupposto.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato e'
regolato  dal  contratto  individuale,  dai  contratti  collettivi di
comparto  e  di  amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  immediatamente  risolto  in caso di
mancata assunzione in servizio del vincitore o vincitrice nel termine
assegnato  nel  contratto,  salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento;  in  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi e
compatibilmente  con  le esigenze di funzionamento dei propri uffici,
proroga il termine per l'assunzione.
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  vincitori e vincitrici
all'atto  dell'assunzione  in  servizio corrisponde a quello iniziale
per l'area C, alla posizione economica C2.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di quattro mesi; decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente o la dipendente si intende confermato/a in
servizio   e   gli/le  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.