Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Saranno rispettate salva comprovata impossibilita' le vigenti disposizioni in materia di pari opportunita' a favore del personale femminile.