Art. 6. Comunicazioni ai candidati e candidate ammessi alle prove selettive I candidati e le candidate che abbiano risposto esattamente ad almeno 70 quesiti saranno ammessi a sostenere le prove ulteriori di cui al successivo art. 7, nel numero massimo di 100 unita', secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel solo caso di parita' di punteggio, per la formazione della graduatoria della preselezione i candidati e le candidate riceveranno l'invito a presentare i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' indicati nella domanda di ammissione, entro il termine perentorio di quindici giorni, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.