Art. 10. Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri», un contratto finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per l'area funzionale C - posizione economica C2, profilo professionale funzionario amministrativo. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito il presupposto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e di amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato nel contratto, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso l'amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per l'assunzione. Il rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato non potra' convertirsi in alcun caso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il trattamento economico spettante ai vincitori all'atto dell'assunzione in servizio corrisponde a quello iniziale per l'area C alla posizione economica C2. Il periodo di prova ha la durata di quattro settimane; decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.