Art. 10.
                       Assunzione in servizio
    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  del  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del
personale   del   comparto   «Ministeri»,  un  contratto  finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto di lavoro a tempo determinato per
l'area  funzionale  C - posizione economica C2, profilo professionale
funzionario amministrativo.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni caso
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della  procedura di reclutamento che ne ha costituito
il presupposto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' regolato
dal  contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e di
amministrazione,  dalle  disposizioni  di  legge  e  dalle  normative
comunitarie.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  immediatamente  risolto  in caso di
mancata  assunzione  in  servizio del vincitore nel termine assegnato
nel contratto, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento;
in  tal  caso  l'amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente
con  le  esigenze  di  funzionamento  dei  propri  uffici, proroga il
termine per l'assunzione.
    Il  rapporto  di lavoro instaurato a tempo determinato non potra'
convertirsi   in   alcun   caso   in   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.
    Il   trattamento   economico   spettante  ai  vincitori  all'atto
dell'assunzione  in servizio corrisponde a quello iniziale per l'area
C alla posizione economica C2.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di quattro settimane; decorso
tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.