Art. 8.
                    Graduatoria generale di merito
    Al   termine   delle   procedure  di  selezione,  la  commissione
esaminatrice formulera' la graduatoria generale di merito sommando le
votazioni  conseguite nelle prove selettive e il punteggio conseguito
nella valutazione della preselezione.
    I  candidati  che  abbiano  superato la prova e che intendano far
valere  i  titoli  di precedenza e di preferenza indicati nell'art. 5
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
citato  nelle premesse, al fine della formazione della graduatoria di
merito,  devono far pervenire al Ministero delle attivita' produttive
-  Direzione  generale per i servizi interni - Ufficio C2, via Molise
n.  2  -  00187  Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova,  i  documenti  in  carta  semplice  attestanti il possesso dei
titoli,  gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e
dai  quali  risulti  altresi',  che gli stessi titoli erano posseduti
anche  alla  data  di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
    Nel caso di presentazione di tali titoli gia' effettuata ai sensi
dell'art. 5, non si procedera' a nuova acquisizione.
    A norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127,
come  modificato  dall'art. 2,  comma  9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191,   a  parita'  di  punteggio,  precede  nella  graduatoria  il
candidato piu' giovane di eta'.
    Con  decreto del Direttore della Direzione generale per i servizi
interni   sara'   approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i relativi vincitori.
    Dell'approvazione   della   graduatoria   di  merito  sara'  data
pubblicazione  nel  sito  del  Ministero  delle  attivita' produttive
http//www.attivitaproduttive.gov.it.  e  nel Bollettino Ufficiale del
Ministero medesimo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.