Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, saranno invitati a presentare, entro trenta giorni, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica: cittadinanza; godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; mancanza di condanne penali ovvero l'esistenza di condanne penali riportate, precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario; 2) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Il documento di cui al punto 2) dovra' essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrlo. La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione; coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita vengono dichiarati decaduti e depennati dalla graduatoria dei vincitori della selezione; 3) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia autentica del diploma di laurea posseduto; 4) i documenti attestanti i servizi prestati ai sensi dell'art. 5 del presente bando presso le altre pubbliche amministrazione od organismi internazionali, enti pubblici, societa' pubbliche operanti nel settore dell'energia, con Universita' o con aziende private, enti od organismi operanti nel settore dell'energia, autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso; 5) dichiarazione attestante l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai sensi rispettivamente dell'art. 65 e degli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. L'eventuale esistenza di tali rapporti o di tali situazioni obbliga il vincitore ad optare per il nuovo impiego e a presentare la relativa dichiarazione di opzione. Non si accetteranno collocamenti in aspettativa, anche senza assegni, da parte di altre Amministrazioni Pubbliche. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra per la presentazione dei documenti, fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipula del contratto. I certificati rilasciati ai cittadini e cittadine stranieri dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.