Art. 2.

                        Domanda di ammissione

    1.  La  domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta su
carta resa legale con marca da bollo da Euro 14,62, secondo lo schema
allegato,   unitamente   a  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita', deve pervenire all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - Servizio albi e
sanzioni  -  esami  periti  -  via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma -
entro   il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
se  consegnata  a  mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro  il  termine  indicato. Per le domande
consegnate  a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza  dell'ISVAP,  mentre per le domande spedite a mezzo di
raccomandata  fanno  fede  il  timbro  e la data dell'ufficio postale
accettante.
    3.  Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano,
ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 e con le responsabilita' di cui all'art. 76
dello stesso decreto:
      a) cognome e nome;
      b) luogo e data di nascita;
      c) comune di residenza e relativo indirizzo;
      d) codice fiscale;
      e)   domicilio   e   numero   telefonico   per   le   eventuali
comunicazioni;
      f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
suo  conseguimento e dell'Istituto o dell'Universita' presso il quale
e'  stato  conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, ovvero,
in  mancanza  di  titolo  di  studio  idoneo,  il  provvedimento  del
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  o
dell'ISVAP,  con  l'indicazione  del  relativo numero di protocollo e
della data, con il quale e' stato accertato il possesso del requisito
di cui all'art. 16 - comma 2 - della legge n. 166/1992;
    4.  Non  sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  quindi,
l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
      a) prive della firma autografa;
      b)  spedite  o presentate oltre il termine perentorio di cui al
precedente comma 1;
      c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data
di  nascita,  residenza,  ove  non  altrimenti  desumibili, titolo di
studio  posseduto  ovvero  mancata  indicazione  del provvedimento di
accertamento del requisito di cui all'art. 16 - comma 2 - della legge
n. 166/1992.
    5.   L'ISVAP   non  assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in caso di spedizione per
raccomandata.