Art. 3.

                  Svolgimento della prova di esame

    1.  L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4,
consiste  in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano
ad  accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari
per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo.
    2.  La  prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le
garanzie  e  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487,  mediante la compilazione di un
questionario a risposta multipla.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
    4.  Dell'esito  della  prova  scritta  e'  data  comunicazione ai
candidati  mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento.
Per   ragioni   organizzative  l'ISVAP  si  riserva  la  facolta'  di
pubblicare  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale sul
proprio sito internet e con altre equivalenti modalita'.
    5.  Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
    6.  L'avviso  per  la  convocazione  alla  prova orale e' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni  prima del giorno stabilito
dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
    7.  L'elenco  dei  candidati  convocati  per  la prova orale, con
l'indicazione   per   ciascuno   dell'esito   della   prova   stessa,
sottoscritto  dal presidente o dal vicepresidente e dai due segretari
della  commissione, e' pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali
dell'ISVAP.
    8.  A  ciascun  candidato  risultato  idoneo  e' inviata apposita
comunicazione   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento.