Art. 3. Svolgimento della prova di esame 1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4, consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo. 2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. 4. Dell'esito della prova scritta e' data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per ragioni organizzative l'ISVAP si riserva la facolta' di pubblicare l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sul proprio sito internet e con altre equivalenti modalita'. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi. 6. L'avviso per la convocazione alla prova orale e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa. 7. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova stessa, sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente e dai due segretari della commissione, e' pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP. 8. A ciascun candidato risultato idoneo e' inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.