Art. 12. Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio ammonta a Euro 619,08, cosi' suddiviso: prima rata Euro 257,56 (all'atto di iscrizione). seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di luglio). L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui condizione economica normalizzata (CEN) supera l'importo di Euro 33.569,70. In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo diploma. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/98 nonche' i dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore al 66%, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al pagamento dei contributi. I dottorandi cittadini extracomunitari sono esonerati dal pagamento dei contributi.