Art. 12.
    Il  contributo  annuale  per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato,  che  deve  essere  versato da coloro che non usufruiscono
della borsa di studio ammonta a Euro 619,08, cosi' suddiviso:
      prima rata Euro 257,56 (all'atto di iscrizione).
      seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di
luglio).
    L'importo  della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione  economica  normalizzata  (CEN)  supera  l'importo di Euro
33.569,70.
    In  ogni  caso  e'  dovuto  l'importo  di  Euro 51,65 quale costo
diploma.
    I   dottorandi  titolari  di  borse  di  studio  conferite  dalle
Universita'  sui  fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui
all'art. 4,  comma  3,  della  legge  n.  210/98 nonche' i dottorandi
portatori  di  handicap,  con  invalidita' non inferiore al 66%, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
    I  dottorandi  titolari  di  assegni  di  ricerca  sono tenuti al
pagamento dei contributi.
    I   dottorandi   cittadini  extracomunitari  sono  esonerati  dal
pagamento dei contributi.