Art. 17.
    L'Universita'  effettua  idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni  sostitutive rese  dal  candidato. Qualora il controllo
accerti  la  falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
viene escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se gia' iscritto,
perche'  vincitore  del  concorso,  viene  dichiarato decaduto, fermo
restando   le  sanzioni  penali  previste  dall'art. 76  della  legge
n. 445/2000.