Art. 17. L'Universita' effettua idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato viene escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se gia' iscritto, perche' vincitore del concorso, viene dichiarato decaduto, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge n. 445/2000.