Art. 10.

                           Borse di studio

    L'importo  della  borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui
al  lordo  degli  oneri  previdenziali  e sara' adeguata agli aumenti
previsti  dalle  disposizioni  di legge. La borsa di studio e' esente
dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso.  L'importo  della  borsa di studio e'
elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti
periodi  di  permanenza  all'estero  presso universita' o istituti di
ricerca.  In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa
di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
    Le  borse  di  studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle   rispettive  graduatorie  finali  di  merito  formulate  dalle
commissioni   giudicatrici.   A   parita'   di  merito  prevarra'  la
valutazione  della  situazione  economica,  determinata  sensi  della
normativa  vigente  statale  e  regionale  in materia di diritto allo
studio.
    Nel   caso   di   corsi   di   dottorato/scuola   articolati   in
curricula/indirizzi, qualora una o piu' borse di studio non dovessero
essere  assegnate  all'interno  di uno o piu' curricula/indirizzi per
mancanza  di  idonei  ovvero  per  rinunce, le stesse potranno essere
assegnate  a  candidati risultati idonei in altri curricula/indirizzi
nell'ambito  del  medesimo  corso  di  dottorato/scuola,  secondo  la
graduatoria di merito.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
    Tutte  le  borse  di  studio  finanziate da enti esterni verranno
assegnate  subordinatamente  al buon fine dell'atto convenzionale che
regolamenta il finanziamento.
    Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'ateneo,
n. 16  verranno  finanziate  dalla  «Fondazione Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona».
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    I  vincitori  dei  posti  di  dottorato di ricerca senza borsa di
studio  potranno  concorrere  all'assegnazione di una borsa di studio
regionale,  purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per
l'attribuzione  per  le  borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse  e  dei  contributi e fruizione dei servizi ESU-ARDSU (alloggi,
mensa)  per  l'anno  accademico  2005/2006»,  pubblicato  con decreto
rettorale   n. 1359   del   14 luglio  2005  (consultabile  sul  sito
http://www.univr.it. - Diritto allo studio).