Art. 10. Borse di studio L'importo della borsa di studio e' pari ad Euro 10.561,54 annui al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica, determinata sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo studio. Nel caso di corsi di dottorato/scuola articolati in curricula/indirizzi, qualora una o piu' borse di studio non dovessero essere assegnate all'interno di uno o piu' curricula/indirizzi per mancanza di idonei ovvero per rinunce, le stesse potranno essere assegnate a candidati risultati idonei in altri curricula/indirizzi nell'ambito del medesimo corso di dottorato/scuola, secondo la graduatoria di merito. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura dei posti messi a concorso. Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che regolamenta il finanziamento. Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'ateneo, n. 16 verranno finanziate dalla «Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona». Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero tasse e dei contributi e fruizione dei servizi ESU-ARDSU (alloggi, mensa) per l'anno accademico 2005/2006», pubblicato con decreto rettorale n. 1359 del 14 luglio 2005 (consultabile sul sito http://www.univr.it. - Diritto allo studio).