Art. 12. Diritti e obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti potra', con motivata deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di dottorato. Ottenuto il parere favorevole del collegio dei docenti, sara' obbligo dei dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso. E' previsto il differimento della data di inizio del corso nei casi di maternita', paternita', servizio civile o militare, malattia, sulla base di idonea certificazione, su richiesta dell'interessato e previo parere del collegio dei docenti. E' altresi' consentita per le stesse motivazioni la richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa con successivo recupero, previa autorizzazione del collegio dei docenti. I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti e su delibera del Consiglio della Facolta' interessata. Inoltre i dottorandi, all'interno del limite massimo previsto al comma successivo, possono partecipare comunque - in forma non retribuita - agli esami di profitto per i corsi di laurea, se nominati cultori della specifica disciplina. La limitata attivita' didattica non dovra' in ogni caso superare 40 ore annue e dovra' svolgersi in discipline cui il dottorato si riferisce: non dovra' compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, non comportera' alcun onere per l'Universita' e non dara' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della stessa. Agli aggiudicatari di borsa di studio e' fatto obbligo di svolgere un'attivita' di collaborazione all'attivita' di assistenza agli studenti (attivita' di tutorato), fino ad un massimo di trenta ore annue. Tale attivita' dovra' essere svolta presso le facolta' in cui si tengono insegnamenti in uno dei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita' lavorative esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato, purche' questa non comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 52, comma 57, il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. I dottorandi non possono essere iscritti contemporaneamente a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo e, in caso affermativo, si devono impegnare a sospenderne la frequenza, ovvero ad interromperla in caso di Scuole di specializzazione mediche disciplinate dal decreto legislativo n. 257/91, prima dell'inizio del corso.