Art. 12.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera'   la  conservazione.  A  seguito  dell'attivita'  svolta  dal
dottorando,   il   collegio   dei   docenti   potra',   con  motivata
deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal
corso  di  dottorato.  Ottenuto il parere favorevole del collegio dei
docenti,  sara'  obbligo  dei  dottorandi  provvedere  all'iscrizione
all'anno  successivo  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno, pena
l'esclusione dallo stesso.
    E'  previsto  il  differimento della data di inizio del corso nei
casi di maternita', paternita', servizio civile o militare, malattia,
sulla  base di idonea certificazione, su richiesta dell'interessato e
previo parere del collegio dei docenti. E' altresi' consentita per le
stesse  motivazioni  la  richiesta di sospensione della frequenza dei
corsi  e  dell'erogazione della borsa con successivo recupero, previa
autorizzazione del collegio dei docenti.
    I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca   presso  cliniche  universitarie  possono  svolgere,  previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti,  attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
    Gli  iscritti  ai  corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una   limitata   attivita'   didattica   sussidiaria   e  integrativa
nell'ambito  della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e  su  delibera  del  Consiglio della Facolta' interessata. Inoltre i
dottorandi,   all'interno   del  limite  massimo  previsto  al  comma
successivo,  possono partecipare comunque - in forma non retribuita -
agli  esami  di  profitto  per i corsi di laurea, se nominati cultori
della  specifica  disciplina.  La  limitata  attivita'  didattica non
dovra'  in  ogni  caso  superare  40  ore annue e dovra' svolgersi in
discipline  cui  il  dottorato si riferisce: non dovra' compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca, non comportera' alcun onere
per  l'Universita'  e non dara' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli della stessa.
    Agli  aggiudicatari  di  borsa  di  studio  e'  fatto  obbligo di
svolgere  un'attivita'  di collaborazione all'attivita' di assistenza
agli  studenti  (attivita' di tutorato), fino ad un massimo di trenta
ore  annue. Tale attivita' dovra' essere svolta presso le facolta' in
cui   si   tengono   insegnamenti  in  uno  dei  settori  scientifico
disciplinari di riferimento del corso.
    Gli  iscritti  ai  corsi di dottorato possono espletare attivita'
lavorative  esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento  dell'iscrizione  al  corso  di dottorato, purche' questa non
comprometta la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di
dottorato,  previa  autorizzazione del collegio dei docenti. Ai sensi
della  legge  28 dicembre  2001 n. 448 art. 52, comma 57, il pubblico
dipendente,  ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di
alcuna   borsa   di  studio  e  posto  in  aspettativa,  conserva  il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto   di  lavoro.  I  dottorandi  non  possono  essere  iscritti
contemporaneamente   a   piu'  corsi  di  studio  che  comportino  il
conseguimento  di  un  titolo  e,  in  caso  affermativo,  si  devono
impegnare a sospenderne la frequenza, ovvero ad interromperla in caso
di  Scuole  di  specializzazione  mediche  disciplinate  dal  decreto
legislativo n. 257/91, prima dell'inizio del corso.