Art. 13.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso,  dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla  base di un colloquio con il candidato, avente per tema la tesi
finale   previamente   esaminata   e   valutata   dalla   commissione
giudicatrice,   che  sara'  formata  e  nominata  in  conformita'  al
regolamento di ateneo dei dottorati di ricerca.