Art. 7.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  sono  nominate  con  decreto  del rettore su proposta del
collegio  dei  docenti,  e  sono  composte da tre membri scelti tra i
professori  di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti
ai  settori  scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso.
Le  commissioni  possono essere integrate da non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  appartenenti  a  strutture  pubbliche e private di
ricerca.  Le  commissioni nominano al proprio interno il presidente e
il segretario.