Art. 7. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con decreto del rettore su proposta del collegio dei docenti, e sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca. Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e il segretario.