Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto, subentrera' altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato o per un solo curriculum/indirizzo. Il collegio dei docenti del dottorato puo' determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o residenti all'estero, qualora risultati idonei nella graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti istituiti. I candidati titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca potranno: mantenere l'assegno di ricerca ed essere ammessi al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di Verona non e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni; rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione e' irrevocabile. E' vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori per interpreti e traduttori (ora denominate scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'alta formazione artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica).