Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno ammessi secondo l'ordine della graduatoria,
fino  alla  concorrenza  dei  posti disponibili. In caso di eventuali
rinunce  da  parte degli aventi diritto, subentrera' altro candidato,
secondo  l'ordine  della  graduatoria, entro tre mesi dall'inizio del
corso.  In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato  dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato o
per un solo curriculum/indirizzo.
    Il   collegio   dei   docenti   del  dottorato  puo'  determinare
l'ammissione  in  soprannumero,  senza  borsa di studio, di candidati
stranieri  e/o  residenti  all'estero, qualora risultati idonei nella
graduatoria  di  merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
    I  candidati  titolari di assegni di ricerca che abbiano superato
le  prove  di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
potranno:
      mantenere  l'assegno  di ricerca ed essere ammessi al dottorato
senza  borsa di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di
Verona  non  e'  impegnata  ad  assicurare alcun finanziamento per il
proseguimento  dei  corsi  di dottorato oltre il periodo di godimento
degli assegni;
      rinunciare  all'assegno  e  chiedere  l'iscrizione  al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione
e' irrevocabile.
    E'  vietata  l'iscrizione  contemporanea  ad un'altra universita'
italiana  o  estera  o  a  questa  assimilabile o a un altro corso di
studio  di  questa  Universita'  o  ad una delle Scuole superiori per
interpreti   e   traduttori  (ora  denominate  scuole  superiori  per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale
10 gennaio  2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'alta formazione
artistica e musicale (Accademie e conservatori di musica).