Art. 9. Domanda di iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca - Area ricerca - Universita' degli studi di Verona - via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione all'Albo ufficiale dell'ateneo, domanda di iscrizione al corso di dottorato corredata dalla ricevuta del versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 11 del presente bando. La domanda (schema della quale e' disponibile sul sito internet http://www.univr.it, percorso: Ricerca scientifica - Dottorati di ricerca) dovra' contenere le seguenti dichiarazioni: a) diploma di laurea (previgente ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo conseguito all'estero, equipollente o riconosciuto idoneo dal Collegio dei docenti; b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato; c) di non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di ricerca) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; la sospensione non e' consentita per i laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione disciplinate dai decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99; d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; e) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di studio: di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca; di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei contributi. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'amministrazione universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (ad esempio: borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.