Art. 9.

                        Domanda di iscrizione

    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o far
pervenire   all'Ufficio   dottorati  di  ricerca  -  Area  ricerca  -
Universita'  degli studi di Verona - via dell'Artigliere n. 8 - 37129
Verona,  pena  la  decadenza, entro il termine perentorio di quindici
giorni  dalla  pubblicazione  delle  graduatorie finali di ammissione
all'Albo  ufficiale  dell'ateneo,  domanda  di iscrizione al corso di
dottorato  corredata  dalla ricevuta del versamento delle tasse e dei
contributi   per   l'accesso   e   la  frequenza  ai  corsi  previsto
dall'art. 11 del presente bando.
    La  domanda  (schema della quale e' disponibile sul sito internet
http://www.univr.it,  percorso:  Ricerca  scientifica  - Dottorati di
ricerca) dovra' contenere le seguenti dichiarazioni:
      a) diploma   di   laurea   (previgente  ordinamento)  o  laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo
conseguito   all'estero,   equipollente  o  riconosciuto  idoneo  dal
Collegio dei docenti;
      b) di  non  essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
      c) di  non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di
studio  che  comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea
specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di
ricerca)  e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi  a sospenderne o
interromperne  la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
la  sospensione  non  e'  consentita  per  i  laureati  in medicina e
chirurgia  iscritti  alle scuole di specializzazione disciplinate dai
decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99;
      d) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      e) di  impegnarsi  a  richiedere  al  Collegio  dei docenti del
proprio   corso   di   dottorato   l'autorizzazione  per  l'eventuale
svolgimento  di  attivita'  lavorative  esterne o per la prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
      f) qualora  il  candidato  diventi  assegnatario della borsa di
studio:
        di  non  cumulare  la  borsa  di dottorato con altra borsa di
studio  a  qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca;
        di  aprire  una  posizione  Inps,  ai fini del versamento dei
contributi.
    Nel  caso  in  cui  dalla documentazione presentata dal candidato
risultino  dichiarazioni  false o mendaci, ferme restando le sanzioni
previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia
(articoli 75   e   76   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000),  lo  stesso  candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale     iscrizione.     L'amministrazione    universitaria
provvedera'   al  recupero  degli  eventuali  benefici  concessi  (ad
esempio:  borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non
procedera'  ad  alcun  tipo  di  rimborso  delle  tasse  versate.  La
dichiarazione  mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.