Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma 16, dell'art. 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 117/2000, le eventuali istanze di ricusazione di
uno  o  piu'  componenti  della commissione giudicatrice da parte dei
candidati,  qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del
codice  di  procedura civile, devono essere presentate al rettore nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto di
nomina  della  commissione.  Decorso  tale  termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.
                                            Il rettore: Provasoli