Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria, l'Azienda policlinico universitario a gestione diretta di Udine stipulera' un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con i vincitori del concorso, dichiarati idonei dal medico competente ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 626/94, inquadrandoli nella categoria B, posizione economica 3, area socio-sanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a quelle previste per il profilo di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) del S.S.N. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una della due parti, il dipendente si intende confermato in servizio.