Art. 7.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente  all'accertamento  dell'effettiva disponibilita'
finanziaria,  l'Azienda  policlinico universitario a gestione diretta
di  Udine  stipulera'  un  contratto  di  lavoro  individuale a tempo
indeterminato  con  i  vincitori  del concorso, dichiarati idonei dal
medico  competente  ai  sensi  dell'art. 16  del  decreto legislativo
626/94,  inquadrandoli nella categoria B, posizione economica 3, area
socio-sanitaria,  da  adibire  alle  mansioni corrispondenti a quelle
previste  per  il  profilo  di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) del
S.S.N.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto  da  una  della  due  parti,  il dipendente si intende
confermato in servizio.