Art. 5.
                       Esclusione dal concorso
  I  candidati  sono  tenuti  a  rispettare  la normativa vigente che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
  E'   loro   rigorosamente   inibito,  durante  tutto  il  tempo  di
svolgimento  delle  prove, di conferire verbalmente con i presenti, o
di  scambiare  con  questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come
pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
  Ai  sensi  degli  articoli 10  del  regio  decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860  e  13  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  il  concorrente  che  contravviene  alle prescrizioni
sopramenzionate  ed  a  qualsiasi  norma  stabilita per la disciplina
degli  esami,  o  che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento  del  tema, sara' immediatamente allontanato dall'aula ed
escluso dal concorso.
  Eguale sanzione sara' comminata nei confronti di quei candidati che
contravvengono  alle  disposizioni  impartite  nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
  L'espulsione  del  candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove  scritte,  equivale  ad inidoneita', ai sensi dell'art. 126 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  Il  Consiglio  Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo'  escludere  da  uno  o  piu' concorsi successivi chi, durante le
prove  scritte,  sia  stato  espulso  per  comportamenti fraudolenti,
diretti  ad  acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni
del concorso, ai sensi dell'art. 126-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.