Art. 5. Esclusione dal concorso I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei. Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopramenzionate ed a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sara' immediatamente allontanato dall'aula ed escluso dal concorso. Eguale sanzione sara' comminata nei confronti di quei candidati che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita', ai sensi dell'art. 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante le prove scritte, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi dell'art. 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.