Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della   Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto  rettorale di nomina della commissione giudicatrice
decorrono   i  30  giorni  previsti  dall'art.  9  del  decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.