Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ยช serie speciale - decorre il termine
previsto  dall'art. 9  del  decreto  legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di ricusazione del commissario prof. Maurizio Iengo. Decorso
tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    La   spesa   relativa  gravera'  sul  Cap.  1/2/31  del  bilancio
preventivo dell'Universita'.
      Cagliari, 7 dicembre 2005
                                            Il rettore: Mistretta