Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: ===================================================================== |fino a un massimo di punti ===================================================================== a) attivita' lavorativa comunque prestata | presso l'Universita' o altre pubbliche | amministrazioni (punti 0,5 per ogni | bimestre fino ad un massimo di punti 9) | ulteriore punteggio per attivita' svolte | presso l'Universita' (punti 1 per anno | fino ad un massimo di punti 3) |12 --------------------------------------------------------------------- b) idoneita' a precedenti procedure | selettive della categoria di riferimento o| superiori | 6 --------------------------------------------------------------------- c) altri titoli a giudizio della | commissione: ulteriore titolo di studio, | compresi specializzazioni post-laurea, | master, dottorato ecc., attestati di | qualificazione, specializzazione con esame| finale, pubblicazioni |12 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.