Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 7  del regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      fino a un massimo di punti:
        a)    attivita'    lavorativa    comunque   prestata   presso
l'Universita'  o  altre Pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni
bimestre  fino  ad  un  massimo  di punti 9), ulteriore punteggio per
attivita'  svolte  presso  l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un
massimo di punti 3) - 12;
        b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori - 6;
        c)  altri  titoli  a  giudizio  della  commissione: ulteriore
titolo  di  studio,  compresi  specializzazioni  post-laurea, master,
dottorato  ecc.,  attestati  di  qualificazione, specializzazione con
esame finale, pubblicazioni - 12.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora  lo  svolgimento  di  prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.