Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi' come modificato dall'art. 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005. 6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente.