Art. 11.

                       Assunzione in servizio

    Il  vincitore  del  concorso  che  risulti in possesso di tutti i
requisiti  prescritti  sara'  invitato ad assumere servizio nonche' a
stipulare,  ai  sensi del vigente CCNL del comparto Regioni/Autonomie
locali,  un  contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato nel
giorno fissato dall'amministrazione.
    Il  periodo  di  prova  ha durata sei mesi. Decorso il periodo di
prova  senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Allo  stesso verra' corrisposto il trattamento economico previsto
dal   vigente  CCNL  del  comparto  Regioni/Autonomie  locali  per  i
dipendenti di categoria D, pos. econ. D1.
    Il  vincitore  che  non  si  presenti  nella data indicata per la
sottoscrizione  del contratto, salvo comprovati e giustificati motivi
di  impedimento  che  l'amministrazione  dovra'  valutare, decade dal
diritto alla stipulazione.
    L'assunzione  in servizio e' condizionata alle limitazioni di cui
alle leggi finanziarie nel tempo vigenti.