Art. 11. Assunzione in servizio Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti sara' invitato ad assumere servizio nonche' a stipulare, ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni/Autonomie locali, un contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato nel giorno fissato dall'amministrazione. Il periodo di prova ha durata sei mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Allo stesso verra' corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni/Autonomie locali per i dipendenti di categoria D, pos. econ. D1. Il vincitore che non si presenti nella data indicata per la sottoscrizione del contratto, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento che l'amministrazione dovra' valutare, decade dal diritto alla stipulazione. L'assunzione in servizio e' condizionata alle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti.