Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i concorrenti di cui al precedente art. 1 che: a) siano cittadini italiani e godano dei diritti civili e politici; b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., non siano incorsi in provvedimenti di licenziamento da Pubbliche Amministrazioni o non siano sottoposti a misure di prevenzione; c) non siano incorsi in proscioglimenti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento secondo le normative vigenti ad eccezione dei proscioglimenti d'autorita' per permanente inidoneita' psico-fisica; d) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) possiedano un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale previsto per l'impiego nella Forza Armata in qualita' di volontari in servizio permanente nella categoria/specialita' di appartenenza; si prescinde dal citato requisito nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, per gli aspiranti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psicofisica in qualita' di volontari in ferma breve nella categoria /specialita' di appartenenza purche' siano stati giudicati idonei al servizio in altra categoria/specialita'; f) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 o non superiore a m 1,95; g) appartengano/siano appartenuti alle categorie/specialita/abilitazioni indicate nell'allegato «A» al presente bando di concorso; h) siano idonei agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione in ruolo, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 3. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), e), f) ed h) saranno accertati dall'Amministrazione; in particolare, quelli di cui alle lettere e), f) ed h) saranno accertati ai sensi del successivo art. 6. 4. I candidati che risultassero ad una verifica, anche successiva alla conclusione della procedura concorsuale, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti nel presente bando saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.