Art. 9. Graduatoria 1. La commissione di cui al precedente art. 7 redigera' le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun aspirante, cosi' come previsto dal precedente art. 8. La Commissione stessa redigera' un elenco degli aspiranti risultati non idonei. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza ai candidati aventi minore eta'. 3. Le graduatorie di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreti interdirigenziali della Direzione Generale per il Personale Militare. Le stesse saranno pubblicate sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.