Art. 9.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 7 redigera' le
graduatorie  di  merito dei candidati risultati idonei sulla base del
punteggio  totale  ottenuto da ciascun aspirante, cosi' come previsto
dal precedente art. 8.
    La   Commissione  stessa  redigera'  un  elenco  degli  aspiranti
risultati non idonei.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso di ulteriore parita' sara'
data precedenza ai candidati aventi minore eta'.
    3.  Le  graduatorie  di  merito e la nomina dei vincitori saranno
approvate  con decreti interdirigenziali della Direzione Generale per
il  Personale  Militare.  Le  stesse  saranno pubblicate sul Giornale
Ufficiale  della  Difesa e di tale pubblicazione ne sara' dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.