Art. 3.
                       Possesso dei requisiti
    I  requisiti  di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione  della  domanda  di  ammissione.  L'accertamento  della
mancanza  anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione
al  concorso  e  per la assunzione in servizio comporta, in qualunque
momento, l'esclusione dal concorso o il licenziamento.