Art. 3. Possesso dei requisiti I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la assunzione in servizio comporta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso o il licenziamento.