Art. 8.
                      Graduatoria degli idonei
    La  commissione, che verra' nominata con successivo provvedimento
garantendo  il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste
dalla  normativa  vigente, dispone di trenta punti per la valutazione
di  ciascuna prova d'esame. Il superamento delle prove e' subordinato
al   raggiungimento   di  una  valutazione  di  idoneita'  di  almeno
ventuno/trentesimi  in ciascuna prova. Al termine delle prove d'esame
la  commissione,  sulla  base  del  punteggio  ottenuto  dai  singoli
concorrenti,   formulera'   una   graduatoria  di  merito  che  sara'
determinata  dalla  somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte  e della votazione conseguita nella prova orale. A parita' di
punteggio  si  osservano  le condizioni di preferenza stabilite dalla
normativa.   Formata  la  graduatoria  degli  idonei  la  commissione
rimettera'  gli  atti  all'amministrazione  per  le determinazioni di
competenza.