Art. 8. Graduatoria degli idonei La commissione, che verra' nominata con successivo provvedimento garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame. Il superamento delle prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneita' di almeno ventuno/trentesimi in ciascuna prova. Al termine delle prove d'esame la commissione, sulla base del punteggio ottenuto dai singoli concorrenti, formulera' una graduatoria di merito che sara' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. A parita' di punteggio si osservano le condizioni di preferenza stabilite dalla normativa. Formata la graduatoria degli idonei la commissione rimettera' gli atti all'amministrazione per le determinazioni di competenza.