Art. 9.
                       Assunzione in servizio
    Approvata  la graduatoria, con lettera che rende noto l'esito del
concorso  o  con  altra  successiva, sempre raccomandata a.r., verra'
comunicata  al  vincitore  la  data  nella  quale  lo  stesso  dovra'
presentarsi  per  la  stipula formale del contratto e l'assunzione in
servizio.    L'assunzione   in   servizio   sara'   preceduta   dalla
presentazione  dei documenti eventualmente necessari, previa verifica
da   parte   dell'amministrazione  della  regolarita'  degli  stessi.
L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre il candidato a visita
medica  di  controllo  con  le  garanzie  dettate  nell'ultimo  comma
dell'art. 5  della  legge  20 maggio  1970,  n. 300,  per  verificare
l'idoneita'   fisica  all'impiego.  La  mancanza  di  tale  requisito
comporta  la  non  assunzione  in  servizio.  Il  concorrente che non
produce  i  documenti  richiesti  o  non  assume  servizio nel giorno
stabilito, e' dichiarato decaduto. L'effettiva assunzione in servizio
del vincitore del concorso resta comunque subordinata alle prescritte
autorizzazioni di legge.