Art. 9. Assunzione in servizio Approvata la graduatoria, con lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva, sempre raccomandata a.r., verra' comunicata al vincitore la data nella quale lo stesso dovra' presentarsi per la stipula formale del contratto e l'assunzione in servizio. L'assunzione in servizio sara' preceduta dalla presentazione dei documenti eventualmente necessari, previa verifica da parte dell'amministrazione della regolarita' degli stessi. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre il candidato a visita medica di controllo con le garanzie dettate nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per verificare l'idoneita' fisica all'impiego. La mancanza di tale requisito comporta la non assunzione in servizio. Il concorrente che non produce i documenti richiesti o non assume servizio nel giorno stabilito, e' dichiarato decaduto. L'effettiva assunzione in servizio del vincitore del concorso resta comunque subordinata alle prescritte autorizzazioni di legge.