Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Requisiti per l'ammissione al concorso:
      a) titolo  di  studio  specificato  per  ciascuna posizione nel
citato  allegato A. I candidati che abbiano conseguito analogo titolo
di  studio  in uno degli Stati membri dell'unione europea devono aver
ottenuto   il   riconoscimento   previsto   dall'art. 1  del  decreto
legislativo  n. 277/2003, o, se il titolo sia stato conseguito in uno
Stato  estero  extracomunitario,  la  dichiarazione  di  equipollenza
prevista  dall'art. 332  del  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
successive modificazioni integrazioni;
      b) esperienza   professionale   documentabile  specificata  nei
settori  di  cui  allo stesso allegato A, maturata successivamente al
conseguimento  del titolo di studio richiesto, in attivita' di lavoro
dipendente,  autonomo o imprenditoriale, secondo la vigente normativa
di legge;
      c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) posizione  regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
      e) incondizionata  idoneita' fisica a disimpegnare le attivita'
specifiche inerenti i posti da ricoprire;
      f) godimento dei diritti politici.
    I  requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  stabilita  per l'inoltro delle domande; gli
altri devono essere posseduti alla data di assunzione.
    La  valutazione  del  requisito  dell'esperienza  pertinente alla
posizione   messa   a   concorso  e'  comunque  rimessa  al  giudizio
insindacabile della Commissione esaminatrice.
    I  candidati,  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea,
oltre  ai requisiti suindicati, ai fini dell'accesso ai posti messi a
concorso, devono altresi':
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      avere    un'adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
Commissione   esaminatrice  di  cui  al  successivo  art. 4  mediante
l'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'ammissione  all'esame colloquio avviene con espressa riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
    Il  suddetto accertamento sara' altresi' compiuto, di norma, dopo
lo  svolgimento  delle  prove di concorso nei confronti dei candidati
utilmente classificati nelle relative graduatorie finali.
    In  particolare, per quanto riguarda la documentazione attestante
l'esperienza professionale, l'Ente si riserva il diritto di procedere
all'accertamento diretto presso il relativo datore di lavoro.
    L'accertamento  del  mancato  possesso anche di uno dei requisiti
prescritti   comportera'   la  perdita  del  diritto  all'assunzione.
L'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti prescritti e'
disposta,  con  provvedimento  motivato, dal Direttore della Funzione
centrale risorse umane.