Art. 2. Al concorso possono partecipare gli artisti in possesso della residenza o del domicilio in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 75 lettera b) - c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sue modificazioni. I concorrenti possono partecipare singolarmente o in gruppo. In quest'ultimo caso i componenti dovranno indicare l'artista capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti ed al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le eventuali comunicazioni relative al concorso. La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite dal presente bando.