Art. 2.

    Al  concorso  possono  partecipare  gli artisti in possesso della
residenza  o  del  domicilio  in  Italia  e  che non si trovino nelle
condizioni  previste  dall'art. 75  lettera  b)  - c) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sue modificazioni.
    I  concorrenti  possono partecipare singolarmente o in gruppo. In
quest'ultimo caso i componenti dovranno indicare l'artista capogruppo
che  a  tutti  gli effetti li rappresenti ed al cui indirizzo saranno
trasmesse tutte le eventuali comunicazioni relative al concorso.
    La    partecipazione    al    concorso    impone   l'accettazione
incondizionata  da  parte  dei  concorrenti,  di  tutte le condizioni
stabilite dal presente bando.