Art. 6. Le opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717/1949 e s.m. Le riunioni della Commissione sono valide solo se presenti tutti i componenti e le deliberazioni possono essere prese a maggioranza. I criteri di giudizio e di scelta della Commissione, fondati sulla comparazione degli elementi artistici, estetici e tecnici dell'opera, sono insindacabili. E' facolta' della Commissione giudicatrice richiedere all'artista vincitore eventuali variazioni, non sostanziali, ed adattamenti dell'opera ordinata. Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.