Art. 6.

    Le  opere  verranno  esaminate e giudicate da una Commissione che
sara' formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717/1949
e s.m.
    Le  riunioni della Commissione sono valide solo se presenti tutti
i componenti e le deliberazioni possono essere prese a maggioranza.
    I  criteri  di  giudizio  e  di scelta della Commissione, fondati
sulla  comparazione  degli  elementi  artistici,  estetici  e tecnici
dell'opera, sono insindacabili.
    E' facolta' della Commissione giudicatrice richiedere all'artista
vincitore  eventuali  variazioni,  non  sostanziali,  ed  adattamenti
dell'opera ordinata.
    Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che
si rendessero manifesti.